Titolo a formazione progressiva: inefficacia del pignoramento se l'atto di quietanza non è tempestivamente depositato
Tribunale, di Verona, 6 marzo 2024 - est. Burti
Anche il deposito dell’atto di erogazione e quietanza del mutuo deve avvenire, a pena d’inefficacia dell’atto di pignoramento, entro il termine perentorio di cui all’art. 557, comma 2°, cod. proc. civ., trattandosi di un documento che è inscindibilmente collegato con il contratto di mutuo al fine della verifica dell’effettiva esistenza del titolo esecutivo (nella fattispecie in esame il G.E. ha dichiarato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 557, comma 2°, cod. proc. civ. e 630, comma 2°, cod. proc. civ., l’inefficacia dell’atto di pignoramento perché, con la nota di iscrizione a ruolo, il creditore procedente aveva depositato un contratto di mutuo redatto nelle forme dell’atto pubblico privo, però, della quietanza di pagamento; il separato atto di quietanza era stato, invece, prodotto soltanto dopo lo spirare del termine perentorio di quindici giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento al difensore del creditore).