Giurisprudenza
di Merito
  • Titolo a formazione progressiva: inefficacia del pignoramento se l'atto di quietanza non è tempestivamente depositato

    Tribunale, di Verona, 6 marzo 2024 - est. Burti

    Anche il deposito dell’atto di erogazione e quietanza del mutuo deve avvenire, a pena d’inefficacia dell’atto di pignoramento, entro il termine perentorio di cui all’art. 557, comma 2°, cod. proc. civ., trattandosi di un documento che è inscindibilmente collegato con il contratto di mutuo al fine della verifica dell’effettiva esistenza del titolo esecutivo (nella fattispecie in esame il G.E. ha dichiarato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 557, comma 2°, cod. proc. civ. e 630, comma 2°, cod. proc. civ., l’inefficacia dell’atto di pignoramento perché, con la nota di iscrizione a ruolo, il creditore procedente aveva depositato un contratto di mutuo redatto nelle forme dell’atto pubblico privo, però, della quietanza di pagamento; il separato atto di quietanza era stato, invece, prodotto soltanto dopo lo spirare del termine perentorio di quindici giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento al difensore del creditore).

  • Il credito erariale rateizzato del concessionario intervenuto non va incluso nella somma da sostituire al pignorato

    Tribunale, di Verona, 12 febbraio 2024 - est. Burti

    La rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 del debito erariale iscritto a ruolo ed il pagamento della prima rata, rendendo temporaneamente inesigibile il credito del concessionario che abbia spiegato intervento nella procedura esecutiva, ne impediscono l'inclusione ai fini della determinazione della somma oggetto della conversione; diversamente opinando, si metterebbero a rischio, sia gli effetti della conversione del pignoramento, sia gli effetti della rateizzazione ex art. 19 d.p.r. 602/1973 perché il debitore si troverebbe astretto tra la seguente alternativa: - adempiere contemporaneamente ad entrambi i piani di pagamento rateali rischiando, però, di decadere dall’uno e dall’altro a cagione del sacrificio oggettivamente sproporzionato che gli viene richiesto (versare in un arco temporale in tutto od in parte coevo due volte la stessa somma di denaro); - scegliere selettivamente quale piano rateale rispettare (ragionevolmente opterà per la conversione del pignoramento) perdendo i benefici dell’accesso alla dilazione di pagamento di cui all’art. 19 d.p.r. 602/1973.   Non si giustifica l’attribuzione al concessionario di una garanzia ulteriore sul proprio credito che gli permetta, in caso di decadenza dal piano di rateizzazione, di soddisfarsi prontamente sulle somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento ed accantonate, stante il parallelo divieto (legislativamente imposto) per il medesimo creditore erariale di eseguire nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche dopo il deposito della richiesta di rateizzazione (cfr. art. 19, comma 1quater, d.p.r. 602/1973).   La posizione del concessionario intervenuto, in caso di accesso del debitore alla rateizzazione è del tutto diversa da quella degli altri creditori intervenuti non titolati e disconosciuti ( per i quali la legge prevede la partecipazione alla conversione nella forma dell'accantonamento), trovandosi l'ADER al cospetto di un debitore che, non solo riconosce l’esistenza e l’ammontare della sua obbligazione, ma che sta anche pagando spontaneamente il proprio debito accedendo ad un istituto giuridico che gli assicura una rimessione in termini per adempiere.

  • Il termine per il creditore previsto dall'art. 543 co. V c.p.c. non è differito in caso di differimento d'ufficio dell'udienza

    Tribunale, di Foggia, 15 gennaio 2024 - Est. Palagano Pres. Rignanese

    Nel caso di differimento d’ufficio dell’udienza di comparizione indicata dal creditore nell’atto di pignoramento presso terzi, non deve ritenersi differito anche il termine preclusivo rimesso alla parte dall’art. 543 co. V c.p.c. per il deposito della prova della notifica al debitore e al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. Il valore semantico del riferimento alla “data indicata”, così come la rimessione della scelta di tale termine alla disponibilità del creditore, il quale è anche la parte tenuta al compimento degli atti a pena di inefficacia del pignoramento, non consentono di ritenere irragionevole tale soluzione.  Le ipotesi, quale quella dell’art. 171 bis co. III c.p.c., non sono sufficienti, infatti, per ritenere immanente, nell’ordinamento, un principio di necessario differimento dei termini rimessi alla parte per il compimento di atti processuali, allorquando sia il giudice d’ufficio a differire il termine.

  • Nella liquidazione controllata il debitore e la sua famiglia hanno diritto a abita-re l’immobile che costituisce la casa principale sino al momento della vendita

    Tribunale, di Ferrara, 7 dicembre 2023 - est. Giusberti

    Il potere del Tribunale, con la sentenza con cui dichiara aperta la liquidazione controllata, di ordinare, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. e), c.c.i., la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo che non ritenga, ma solo in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare taluno di essi, non vale per l’immobile che costituisce l’abitazione principale del debitore e della sua famiglia. Questo bene, infatti, in forza del rinvio dell’art. 275, comma 2, c.c.i. alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale e, dunque, anche all’art. 147, comma 2, c.c.i. non può ipso iure , essere distratto dall’uso cui è destinato fino al momento della sua liquidazione e, quindi, sfugge al perimetro applicativo dell’art. 270, comma 2, lett. e) c.c.i. venendo assoggettato alla regola generale di cui all’art. 560, ultimo comma, c.p.c. valevole sia per le procedure esecutive individuali che per le procedure concorsuali (nella fattispecie in esame il Tribunale estense ha revocato il provvedimento del giudice delegato della liquidazione controllata che aveva rigettato l’istanza del debitore che, successivamente all’apertura della liquidazione controllata, avevo chiesto di essere autorizzato ad abitare nell’immobile che costituisce la sua abitazione familiare, affermando che, in forza della diretta applicabilità della regola di cui all’art. 147, comma 2, c.c.i., il giudice delegato avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere sull’istanza).

  • Il termine per l'attuazione dell'ordine di liberazione non è prorogabile

    Tribunale, di Verona, 13 dicembre 2023 - est. Burti

    Il termine di 120 giorni per il rilascio dell’immobile (di cui all'art. 560 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 18 quater co. 1 d.l. 30.12.2019 n. 162, conv. in l. 8/2020), comprimendo il diritto di godimento del proprietario dell’immobile (tale è, infatti, chi ha acquistato il bene in sede esecutiva) e quello del creditore procedente ad una celere definizione della fase distributiva dell’esecuzione forzata, va inteso come perentorio per la parte esecutata, conseguendone la relativa improrogabilità. Anche a voler considerare il termine prorogabile, la condotta tenuta dalla parte esecutata che prospetta inusitati e pericolosi gesti di ribellismo all’autorità pubblica pur di permanere nella detenzione sino a tempi imprecisati di un immobile che non è più di sua proprietà, non giustifica alcuna protrazione nell’occupazione dell’immobile, rivelandosi l’attuazione del provvedimento di liberazione quale unica forma di tutela possibile del diritto dell’aggiudicatario di conseguire la consegna del bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’aggiudicazione.

  • L'apertura della liquidazione controllata e i poteri del giudice dell'esecuzione

    Tribunale, di Verona, 13 dicembre 2023 - est. Burti

    Va dichiarata, anche ex officio, l'improcedibilità dell'azione esecutiva allorché, a vendita già avvenuta, intervenga sentenza di apertura della liquidazione controllata, derivandone la consegna del ricavato lordo al liquidatore, unico soggetto legittimato alla graduazione dei crediti ed al riparto delle somme tra i creditori ammessi al passivo in forza dell’apertura della liquidazione concorsuale in virtù della regola del concorso formale e sostanziale. I compensi del custode giudiziario e del delegato alle vendite devono essere liquidati dal G.E. a carico del creditore procedente ex art. 8 t.u.s.g. che potrà recuperarli, con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. (in quanto potenzialmente utili a tutti i creditori) in sede concorsuale dove avviene il riparto. La dichiarazione di improcedibilità non osta alla prosecuzione delle attività di liberazione del cespite già intraprese dal custode, trattandosi di un provvedimento autoesecutivo del giudice dell’esecuzione forzata che si esegue con modalità deformalizzate ed estranee all’esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c. che si riferisce ad un bene che non è mai entrato sotto il dominio del liquidatore e della procedura di liquidazione controllata e sulla quale, quindi, questi ultimi non hanno alcun potere dispositivo o gestorio, essendo detto bene appartenuto e tutt’ora appartenendo alla proprietà di un terzo estraneo al processo espropriativo, dunque non compreso nella procedura concorsuale.

  • II. Avviso di iscrizione a ruolo nel “presso terzi”: anche il deposito dell’avviso deve avvenire entro e non oltre la data indicata nell’atto di citazione

    Tribunale, di Napoli Nord, 7 dicembre 2023 - est. Auletta

    L’avviso di iscrizione a ruolo di cui all’art. 543, comma 5, c.p.c., come riformato, deve essere notificato – a pena di inefficacia del pignoramento - entro e non oltre la data indicata nell’atto di citazione; entro il medesimo termine l’avviso deve essere depositato nel fascicolo dell’esecuzione; il termine indicato dalla norma ha natura perentoria e l’attività dalla stessa contemplata va riguardata alla stregua di attività di impulso, il cui mancato tempestivo espletamento ha conseguenze sull’efficacia del pignoramento; non è condivisibile quindi la tesi secondo cui il deposito dell’avviso entro l’udienza “effettiva” di comparizione delle parti non determinerebbe l’inefficacia, purché la relativa notifica sia stata tempestiva avuto riguardo alla data indicata in citazione, in base ad una lettura “costituzionalmente orientata” dell’art. 543, comma 5, c.p.c.: e questo in quanto tale lettura determinerebbe una riduzione teleologica della disposizione al di là dell’intenzione del legislatore, che è chiaramente nel senso (ricavabile dalla lettera e dalla ratio della norma) di equiparare sotto il profilo effettuale l’omesso tempestivo deposito dell’avviso alla sua mancata notifica entro il termine previsto.

  • I. Avviso di iscrizione a ruolo nel “presso terzi”: la notifica deve essere effettuata entro e non oltre la data dell’udienza indicata nell’atto di citazione introduttivo del procedimento espropriativo di crediti

    Tribunale, di Napoli Nord, 7 dicembre 2023 - est. Auletta

    L’avviso di iscrizione a ruolo di cui all’art. 543, comma 5, c.p.c., come riformato, deve essere notificato – a pena di inefficacia del pignoramento - entro e non oltre la data indicata nell’atto di citazione; tenuto conto della ratio della norma (che va individuata nell’esigenza di stabilire una barriera temporale oltre la quale il terzo, in mancanza della diligente coltivazione della procedura da parte del procedente, può liberare le somme pignorate), il termine in questione ha natura perentoria e la notifica dell’avviso assume la funzione di atto di impulso; per la medesima ragione, non opera il principio della scissione degli effetti della notifica, la cui applicazione, nel caso di specie, comporterebbe la frustrazione della ratio della disposizione; per altro verso, la tesi per cui l’attività in questione debba essere compiuta entro l’udienza di comparizione “effettiva” fonda sul presupposto che l’avviso in questione assolva alla funzione di “conoscenza della data di udienza”, funzione che, però, è già assolta dall’atto di pignoramento, i successivi eventuali differimenti dell’udienza dovendo essere comunicati alle parti del procedimento secondo le modalità indicate dalla legge.

  • Opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata improcedibile: il g.e. non ha il potere/dovere di rilevare l'eventuale presenza di clausole vessatorie nel contratto

    Tribunale, di Torre Annunziata, 12 novembre 2023 - est. Musi

    La ratio della speciale forma di tutela accordata dal consumatore in sede esecutiva dall’arresto della Corte di Cassazione 6 aprile 2023, n. 9479 è quella di assicurare al contraente debole la possibilità di recuperare il controllo sull’abusività delle clausole che sia mancato nel giudizio di cognizione a causa di una sua “ inerzia non colpevole ”. Conseguentemente, allorché il debitore esecutato avesse già proposto un’opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarata improcedibile, nell’ambito della quale aveva fatto valere l’abusività delle clausole contrattuali, il giudice dell’esecuzione non deve effettuare alcun vaglio della vessatorietà o meno delle clausole informando la parte della possibilità di presentare opposizione ultratardiva al decreto ingiuntivo opposto (nel caso in esame il Tribunale di Torre Annunziata, rispetto ad un’opposizione ex art. 615, 2 c.p.c. proposta dal debitore facendo valere la natura abusiva delle clausole vessatorie del contratto, ha omesso ogni controllo ufficioso sulla presenza di clausole nulle, in quanto la questione era già stata devoluta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che venne dichiarata improcedibile per mancato avvio del procedimento di mediazione costituente condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 nella versione pro tempore vigente)

  • La sospensione concordata ex art. 624  bis c.p.c. non può riguardare uno solo dei lotti staggiti, pur in presenza del consenso di tutte le parti

    Tribunale, di Ragusa, 16 novembre 2023 - est. Gilberto Orazio Rapisarda

    In caso di richiesta di sospensione concordata della procedura esecutiva avanzata dalle parti in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, al giudice dell'esecuzione compete comunque una valutazione discrezionale  circa il carattere giustificato o meno della stasi a disporsi. E' inammissibile la richiesta di sospensione oggettiva parziale, ovverosia limitata ad uno solo dei lotti staggiti,  che consentirebbe di cumulare in uno stesso processo più periodi di sospensione per quanti sono i beni pignorati, procrastinando i tempi di definizione della procedura.  Il debitore esecutato non gode di alcun diritto alla sospensione parziale oggettiva potendo, tramite i diversi strumenti di cui agli artt. 496 c.p.c. e 558 c.p.c., ottenere la sospensione della vendita e realizzare il risultato di liberare uno o più beni dal pignoramento, senza compromettere gli interessi dei creditori ovvero quelli dei terzi che partecipino alle aste giudiziarie confidando nella stabilità dei relativi effetti (nella fattispecie, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza cautelare del debitore che aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di rigetto della precedente istanza ex art. 624 bis c.p.c. presentata col consenso di tutti i creditori).  

Giurisprudenza
di Legittimità

Archivio Approfondimenti

15 novembre '22

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità del “blocco delle azioni esecutive” previsto con riferimento alle procedure intraprese contro Enti del servizio sanitario della Regione Calabria

Alessandro Auletta
Giudice del Tribunale di Napoli Nord

Note a prima lettura sulla incostituzionalità della disposizione in materia di improcedibilità delle azioni esecutive promosse contro gli enti sanitari della Regione Calabria

08 novembre '22 Aggiornato

L’acquisto in executivis a titolo derivativo e l’inammissibilità dell’azione di rivendica di chi è parte nel processo

Biagio Giusta
Ufficio per il Processo presso la Corte Suprema di Cassazione

Le parti del processo esecutivo hanno l'onere di denunciare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'erroneo trasferimento all'aggiudicatario di un cespite che è oggetto di pignoramento, essendo inammissibile un'azione (nella specie, di rivendica) autonoma, cioè distinta dai rimedi tipici dell'esecuzione forzata, da esse proposta per contrastare gli effetti dell'esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli

24 giugno '22 Aggiornato

Le interferenze tra l’esecuzione forzata ed i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento nel Codice della crisi d’impresa

Rinaldo D'Alonzo
Giudice del Tribunale di Larino

Uno sguardo ai regimi delle improseguibilità dell’esecuzione individuale previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in occasione dell’accesso ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

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