Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1158

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1158. 
 
   (Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari). 
 
  La proprieta' dei beni  immobili  e  gli  altri  diritti  reali  di
godimento sui beni medesimi si  acquistano  in  virtu'  del  possesso
continuato per venti anni. 
 
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