Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1303. (Confusione). Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore. Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.