Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1303

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1303. 
 
                            (Confusione). 
 
  Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore  e
di  debitore  in  solido,  l'obbligazione  degli  altri  debitori  si
estingue per la parte di quel condebitore. 
 
  Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di  debitore  e
di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per  la  parte  di
questo. 
 
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