Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2236

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2236. 
 
              (Responsabilita' del prestatore d'opera). 
 
  Se la prestazione implica  la  soluzione  di  problemi  tecnici  di
speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde  dei  danni,
se non in caso di dolo o di colpa grave. 
 
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