Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2408

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                             Art. 2408. 
 
               (( (Denunzia al collegio sindacale).)) 
 
  ((Ogni socio puo' denunziare i fatti  che  ritiene  censurabili  al
collegio sindacale, il quale deve tener conto  della  denunzia  nella
relazione all'assemblea. 
 
  Se la  denunzia  e'  fatta  da  tanti  soci  che  rappresentino  un
ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa'  che
fanno ricorso  al  mercato  del  capitale  di  rischio,  il  collegio
sindacale  deve  indagare  senza  ritardo  sui  fatti  denunziati   e
presentare le sue conclusioni ed  eventuali  proposte  all'assemblea;
deve altresi', nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo
2406,  convocare  l'assemblea.  Lo  statuto  puo'  prevedere  per  la
denunzia percentuali minori di partecipazione.)) 
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