Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2446

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                             Art. 2446. 
 
             (( (Riduzione del capitale per perdite).)) 
 
  ((Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo  in
conseguenza  di  perdite,  gli  amministratori  o  il  consiglio   di
gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero  il
consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea
per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta
una relazione sulla situazione patrimoniale della  societa',  con  le
osservazioni del collegio sindacale o del comitato per  il  controllo
sulla  gestione.  La  relazione  e  le  osservazioni  devono  restare
depositate in copia nella sede della societa' durante gli otto giorni
che precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne  visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono  dare  conto  dei  fatti  di
rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. 
 
  Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita  a
meno  di  un  terzo,  l'assemblea  ordinaria  o   il   consiglio   di
sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio  deve  ridurre
il capitale in proporzione delle perdite accertate. In  mancanza  gli
amministratori e i sindaci o  il  consiglio  di  sorveglianza  devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede,
sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto  a  reclamo,  che
deve  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  a  cura  degli
amministratori. 
 
  Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano senza  valore
nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una  deliberazione
adottata con le maggioranze previste  per  l'assemblea  straordinaria
possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al  precedente
comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica  in
tal caso l'articolo 2436.)) 
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