Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2495

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                             Art. 2495. 
 
                (( (Cancellazione della societa').)) 
 
  ((Approvato il  bilancio  finale  di  liquidazione,  i  liquidatori
devono chiedere la cancellazione della societa'  dal  registro  delle
imprese. 
 
  Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la cancellazione i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i  loro  crediti
nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme  da  questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei  confronti
dei liquidatori, se il  mancato  pagamento  e'  dipeso  da  colpa  di
questi. La domanda, se proposta entro un  anno  dalla  cancellazione,
puo' essere notificata presso l'ultima sede della societa'.)) 
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