Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 128

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 128. 
                         (Udienza pubblica). 
 
  L'udienza in cui  si  discute  la  causa  e'  pubblica  a  pena  di
nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si  svolga  a
porte chiuse, se ricorrono  ragioni  di  sicurezza  dello  Stato,  di
ordine pubblico o di buon costume. 
 
  Il giudice  esercita  i  poteri  di  polizia  per  il  mantenimento
dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue
prescrizioni. 
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