Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 508

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 508. 
(Assunzione   di    debiti    da    parte    dell'aggiudicatario    o
                         dell'assegnatario). 
 
  Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o
da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del
giudice dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o
ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso  inerenti,
liberando il debitore. 
 
  In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si  deve
menzionare l'assunzione del debito. 
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