Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 85

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 85. 
 
  Gli organi corporativi, che  a  norma  dell'art.  2089  del  codice
possono  denunziare  al  pubblico  ministero   l'inosservanza   degli
obblighi imposti dall'ordinamento  corporativo  nell'interesse  della
produzione, sono la  corporazione,  l'ispettorato  corporativo  e  il
consiglio provinciale delle corporazioni. 
 
  La denunzia deve essere trasmessa al pubblico ministero  presso  la
corte d'appello della quale fa parte la magistratura del lavoro,  che
ha giurisdizione sul territorio in cui si trova  la  sede  principale
dell'impresa.  Il  pubblico  ministero,   prima   di   promuovere   i
provvedimenti  contro  l'imprenditore,  puo'  compiere  le   indagini
occorrenti. 
 
  L'istanza  del  pubblico  ministero  corredata  dei  documenti   e'
depositata nella cancelleria della magistratura del lavoro. 
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