Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 14

Testo in vigore dal 28 novembre 1945

                              Art. 14. 
 
                       (Formazione dell'albo). 
 
  L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un
comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e  da
un professionista iscritto  nell'albo  professionale,  designato  dal
consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene
il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. 
 
  Il consiglio predetto ha facolta' di designare, quando  lo  ritenga
opportuno, un professionista iscritto nell'albo  di  altro  ordine  o
collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene  l'albo  a  cui
appartiene il professionista stesso. 
 
  Quando trattasi di domande  presentate  da  periti  estimatori,  la
designazione  e'  fatta  dalla  Camera  di  commercio,  industria   e
agricoltura. 
 
  Le  funzioni  di  segretario  del  comitato  sono  esercitate   dal
cancelliere del tribunale. 
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