Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1071. (Divisione del fondo dominante o del fondo servente). Se il fondo dominante viene diviso, la servitu' e' dovuta a ciascuna porzione, senza che pero' si renda piu' gravosa la condizione del fondo servente. Se il fondo servente viene diviso e la servitu' ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.