Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1326

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1326. 
 
                    (Conclusione del contratto). 
 
  Il contratto e' concluso  nel  momento  in  cui  chi  ha  fatto  la
proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. 
 
  L'accettazione deve giungere  al  proponente  nel  termine  da  lui
stabilito o in quello ordinariamente  necessario  secondo  la  natura
dell'affare o secondo gli usi. 
 
  Il  proponente  puo'  ritenere  efficace  l'accettazione   tardiva,
purche' ne dia immediatamente avviso all'altra parte. 
 
  Qualora  il  proponente  richieda  per  l'accettazione  una   forma
determinata, l'accettazione non  ha  effetto  se  e'  data  in  forma
diversa. 
 
  Un'accettazione  non  conforme  alla  proposta  equivale  a   nuova
proposta. 
 
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