Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1457

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1457. 
 
              (Termine essenziale per una delle parti). 
 
  Se il termine fissato per la prestazione di una  delle  parti  deve
considerarsi  essenziale  nell'interesse  dell'altra,  questa,  salvo
patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione  nonostante  la
scadenza del termine, deve darne notizia all'altra  parte  entro  tre
giorni. 
 
  In mancanza, il contratto s'intende risoluto di  diritto  anche  se
non e' stata espressamente pattuita la risoluzione. 
 
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