Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1524

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1524. 
 
 (Opponibilita' della riserva di proprieta' nei confronti di terzi). 
 
  La  riserva  della  proprieta'  e'  opponibile  ai  creditori   del
compratore, solo  se  risulta  da  atto  scritto  avente  data  certa
anteriore al pignoramento. 
 
  Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e' superiore alle
lire trentamila, la riserva della proprieta' e' opponibile  anche  al
terzo  acquirente,  purche'  il  patto  di  riservato   dominio   sia
trascritto  in  apposito  registro  tenuto  nella   cancelleria   del
tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la  macchina,  e
questa, quando e' acquistata dal terzo, si  trovi  ancora  nel  luogo
dove la trascrizione e' stata eseguita. 
 
  Sono salve le disposizioni relative  ai  beni  mobili  iscritti  in
pubblici registri. 
 
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