Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1535

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1535. 
 
                 (Proroga dei contratti a termine). 
 
  Se alla scadenza del  termine  le  parti  convengono  di  prorogare
l'esecuzione del contratto, e' dovuta la  differenza  tra  il  prezzo
originario  e  quello  corrente  nel  giorno  della  scadenza,  salva
l'osservanza degli usi diversi. 
 
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