Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1538

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1538. 
 
                         (Vendita a corpo). 
 
  Nei casi in cui il prezzo e'  determinato  in  relazione  al  corpo
dell'immobile e  non  alla  sua  misura,  sebbene  questa  sia  stata
indicata, non si fa luogo a diminuzione o a  supplemento  di  prezzo,
salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di  un  ventesimo
rispetto a quella indicata nel contratto. 
 
  Nel caso in cui dovrebbe  pagarsi  un  supplemento  di  prezzo,  il
compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di  corrispondere
il supplemento. 
 
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