Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1697

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1697. 
 
             (Accertamento della perdita e dell'avaria). 
 
  Il destinatario ha diritto di fare accertare  a  sue  spese,  prima
della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate. 
 
  Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore  deve  rimborsargli  le
spese. 
 
  Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita  e  l'avaria  si
accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del  codice  di  procedura
civile. 
 
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