Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1962. (Durata dell'anticresi). L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata. In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni. Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.