Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1962

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1962. 
 
                      (Durata dell'anticresi). 
 
  L'anticresi  dura  finche'  il  creditore  sia  stato   interamente
soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in
anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata. 
 
  In ogni caso l'anticresi non puo'  avere  una  durata  superiore  a
dieci anni. 
 
  Se e' stato stipulato un termine  maggiore,  questo  si  riduce  al
termine suddetto. 
 
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