Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2056

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2056. 
 
                      (Valutazione dei danni). 
 
  Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve  determinare  secondo
le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. 
 
  Il lucro cessante e' valutato dal giudice  con  equo  apprezzamento
delle circostanze del caso. 
 
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