Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2379 - Bis

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                           Art. 2379-bis. 
                  (( (Sanatoria della nullita'). )) 
 
  ((L'impugnazione   della   deliberazione   invalida   per   mancata
convocazione non puo' essere esercitata da chi anche  successivamente
abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. 
 
  L'invalidita' della deliberazione per  mancanza  del  verbale  puo'
essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima  dell'assemblea
successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in  cui  e'  stata
presa, salvi i diritti dei terzi che  in  buona  fede  ignoravano  la
deliberazione.)) 
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