Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 238

Testo in vigore dal 07 febbraio 2014

                              Art. 238. 
 
((Irreclamabilita'  di  uno  stato  di  figlio  contrario  a   quello
                  attribuito dall'atto di nascita)) 
 
  Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e  244)),
nessuno  puo'  reclamare  uno  stato  contrario  a  quello  che   gli
attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso  di
stato conforme all'atto stesso. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
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