Versioni
Testo in vigore dal 07 febbraio 2014
Art. 238. ((Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita)) Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)), nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).