Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2514

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                             Art. 2514. 
 
     (( (Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente).)) 
 
  ((Le cooperative  a  mutualita'  prevalente  devono  prevedere  nei
propri statuti: 
    a) il divieto di distribuire  i  dividendi  in  misura  superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di  due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
    b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari  offerti  in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore  a  due  punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 
    c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 
    d) l'obbligo  di  devoluzione,  in  caso  di  scioglimento  della
societa',  dell'intero  patrimonio  sociale,  dedotto   soltanto   il
capitale sociale e  i  dividendi  eventualmente  maturati,  ai  fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
 
  Le cooperative deliberano l'introduzione e  la  soppressione  delle
clausole di cui al comma precedente con le maggioranze  previste  per
l'assemblea straordinaria.)) 
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