Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2630

Testo in vigore dal 15 novembre 2011

                             Art. 2630. 
 
   (( (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). )) 
 
  ((Chiunque, essendovi tenuto  per  legge  a  causa  delle  funzioni
rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire,  nei
termini prescritti,  denunce,  comunicazioni  o  depositi  presso  il
registro delle imprese, ovvero omette di fornire  negli  atti,  nella
corrispondenza e nella rete  telematica  le  informazioni  prescritte
dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a  1.032  euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono  nei  trenta
giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
 
  Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo)). 
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