Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2685

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

                             Art. 2685. 
 
              (( Altri atti soggetti a trascrizione.)) 
 
  ((Si devono trascrivere le divisioni e gli  altri  atti  menzionati
nell'articolo 2646, la costituzione  del  fondo  patrimoniale  e  gli
altri   atti   menzionati    nell'articolo    2647,    l'accettazione
dell'eredita' e l'acquisto del  legato  che  importano  acquisto  dei
diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo  2684  o  liberazione
dai medesimi. 
 
  La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili)) 
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