Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2786

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2786. 
 
                           (Costituzione). 
 
  Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della  cosa  o
del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. 
 
  La cosa o il documento possono essere anche consegnati a  un  terzo
designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe,
in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne  senza
la cooperazione del creditore. 
 
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