Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2786. (Costituzione). Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.