Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2895

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2895. 
 
                     (Desistenza del creditore). 
 
  La desistenza del creditore che ha  richiesto  l'incanto  non  puo'
impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli
altri creditori iscritti. 
 
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