Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 352

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

                              Art. 352. 
 
                       (Dispensa su domanda). 
 
  Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere  o
dal continuare l'esercizio della tutela: 
    1) i grandi ufficiali  dello  Stato  non  compresi  nell'articolo
precedente; 
    2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi  cura
d'anime; 
    3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)); 
    4) i militari in attivita' di servizio; 
    5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 
    6) chi ha piu' di tre figli minori; 
    7) chi esercita altra tutela; 
    8)  chi  e'  impedito  di  esercitare  la  tutela  da  infermita'
permanente; 
    9) chi ha missione dal Governo fuori  del  Regno  o  risiede  per
ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale
dove e' costituita la tutela. 
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