Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 438

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 438. 
 
                      (Misura degli alimenti). 
 
  Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato  di
bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
 
  Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di  chi  li
domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non
devono  tuttavia  superare  quanto  sia  necessario   per   la   vita
dell'alimentando, avuto pero' riguardo alla sua posizione sociale. 
 
  Il donatario non e' tenuto oltre il valore della donazione  tuttora
esistente nel suo patrimonio. 
 
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