Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 494. (Omissioni o infedelta' nell'inventario). Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredita', o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passivita' non esistenti.