Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 494

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 494. 
 
              (Omissioni o infedelta' nell'inventario). 
 
  Dal beneficio d'inventario decade l'erede che  ha  omesso  in  mala
fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredita',  o
che ha denunziato in mala fede,  nell'inventario  stesso,  passivita'
non esistenti. 
 
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