Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 508

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 508. 
 
                       (Nomina del curatore). 
 
  Trascritta la dichiarazione di rilascio,  il  tribunale  del  luogo
dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori
o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore,  perche'  provveda
alla  liquidazione  secondo   le   norme   degli   articoli   498   e
seguenti.(111)((112a)) 
 
  Il decreto di nomina del curatore e' iscritto  nel  registro  delle
successioni. 
 
  Le attivita' che  residuano,  pagate  le  spese  della  curatela  e
soddisfatti i  creditori  e  i  legatari  collocati  nello  stato  di
graduazione, spettano  all'erede,  salva  l'azione  dei  creditori  e
legatari, che non si sono  presentati,  nei  limiti  determinati  dal
terzo comma dell'art. 502. 
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AGGIORNAMENTO (111) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (112a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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