Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 684

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 684. 
 
               (Distruzione del testamento olografo). 
 
  Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o
in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a  meno  che  si
provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa  dal
testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione  di
revocarlo. 
 
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