Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 108

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 108. 
                   (Estromissione del garantito). 
 
  Se il garante comparisce e accetta di assumere la  causa  in  luogo
del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre  parti  non  si
oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta  dal  giudice
con ordinanza; ma la sentenza  di  merito  pronunciata  nel  giudizio
spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso. 
Top