Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 195

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 195. 
                   (Processo verbale e relazione). 
 
  Delle indagini del consulente si  forma  processo  verbale,  quando
sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi puo'
anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. 
 
  Se le indagini sono compiute senza  l'intervento  del  giudice,  il
consulente deve farne  relazione,  nella  quale  inserisce  anche  le
osservazioni e le istanze delle parti. 
 
  ((La relazione deve essere  trasmessa  dal  consulente  alle  parti
costituite nel termine  stabilito  dal  giudice  con  ordinanza  resa
all'udienza di cui all'articolo 193. Con  la  medesima  ordinanza  il
giudice fissa il termine entro il quale le parti  devono  trasmettere
al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e  il  termine,
anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente  deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e
una sintetica valutazione sulle stesse)). 
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