Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 335

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 335. 
               (Riunione delle impugnazioni separate). 
 
  Tutte le  impugnazioni  proposte  separatamente  contro  la  stessa
sentenza  debbono  essere  riunite,  anche  d'ufficio,  in  un   solo
processo. 
 
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