Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 816

Testo in vigore dal 02 marzo 2006

                              Art. 816. 
                     (( (Sede dell'arbitrato).)) 
 
  ((Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio  della
Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri. 
 
  Se  le  parti  e  gli  arbitri  non  hanno  determinato   la   sede
dell'arbitrato, questa e' nel luogo in  cui  e'  stata  stipulata  la
convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova  nel  territorio
nazionale, la sede e' a Roma. 
 
  Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri
possono tenere  udienza,  compiere  atti  istruttori,  deliberare  ed
apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi  dalla
sede dell'arbitrato ed anche all'estero.)) 
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