Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 87

Testo in vigore dal 01 gennaio 1948

    

                              Art. 87.

  Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale.
  Puo' inviare messaggi alle Camere.
  Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
  Promulga  le  leggi  ed  emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
  Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
  Accredita   e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica  i
trattati  internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
  Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa  costituito  secondo  la  legge,  dichiara  lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
  Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  Puo' concedere grazia e commutare le pene.
  Conferisce le onorificenze della Repubblica.


    
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