Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Art. 33. Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
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Disposizioni Codice Civile \ CAPO I \ SEZIONE I \ LIBRO I
Art. 33. Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.