Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 52

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 52. 
 
  Presso la cancelleria di ogni  tribunale  e'  tenuto,  a  cura  del
cancelliere, il registro delle successioni. (18) 20 
 
  In questo registro sono inseriti gli estremi  degli  atti  e  delle
dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione e' fatta di  ufficio
dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute  o  di
provvedimenti  del  tribunale;  su  istanza  della  parte  e   dietro
produzione di copia  autentica  dell'atto,  negli  altri  casi.  (18)
20 
 
  Il registro e' diviso in tre parti. Nella prima sono registrati  le
dichiarazioni   di   accettazione   dell'eredita'    con    beneficio
d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al  beneficio
d'inventario e  all'amministrazione  e  liquidazione  delle  eredita'
beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli  articoli
508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai
creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito.  Nella
seconda sono registrate le dichiarazioni  di  rinunzia  all'eredita'.
Nella terza sono registrati i provvedimenti di  nomina  dei  curatori
delle eredita' giacenti, nonche' gli atti relativi alla curatela e le
dichiarazioni  di  accettazione  o  di   rinunzia   degli   esecutori
testamentari. 
 
  Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica  alfabetica
contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si
e' aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute  le
diverse indicazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999". 
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