Tribunale di Reggio Emilia II Sezione Civile 25/2/2014 nr. 307

Tribunale, Reggio Emilia, 25 febbraio 2014, n. 307

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5260/2013 promossa da:

Banca Delta (C.F. omissis), con il patrocinio dell’avv. N. M. e degli avvocati D. M. e M.G., Verona, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, presso il difensore avv. N.M. ATTORE

contro

Alfa S.R.L., TRUST(omissis), Tizio CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

L’attore conclude come da atto introduttivo.

FATTO

La controversia trae origine dall’ordinanza 25/3/2013 del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, con il quale, rilevata d’ufficio l’invalidità del pignoramento - in quanto notificato e trascritto nei confronti di un trust, soggetto giuridico inesistente per non avere una propria soggettività giuridica, e non già nei confronti del trustee - ha dichiarato improseguibile la procedura esecutiva, ordinando al Conservatore la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione agli atti il creditore procedente Banca Delta s.c., ma il G.E., con ordinanza 10/6/2013, ha rigettato l’istanza di sospensione e concesso termine per l’instaurazione del presente giudizio di merito.

Detto giudizio, promosso dal creditore procedente nella contumacia del debitore Alfa s.r.l., del trust (omissis) e del trustee Tizio, giunge a decisione senza bisogno di istruttoria, trattandosi di controversia all’evidenza documentale.

DIRITTO

 a) Il creditore procedente propone sostanzialmente tre doglianze:

  - per un verso e da una prima angolazione, contesta l’ammissibilità del rilievo d’ufficio dell’irregolarità del pignoramento, sul presupposto che spetta solo alle parti processuali, cioè al trust od al trustee, contestare la titolarità sostanziale del rapporto;

  - per altro verso e da una seconda angolazione, rileva che, diversamente da quanto opinato dal G.E., non può ritenersi che la procedura sia stata effettivamente promossa nei confronti del trust, piuttosto che del trustee, e quindi non può ritenersi che sia stato ‘entificato’ il trust;

  - da ultimo, evidenzia che, in ogni caso ed anche a volere diversamente opinare, non sarebbe errato promuovere una procedura esecutiva nei confronti del trust invece che del trustee, avendo anche il trust una soggettività giuridica sua propria.

 b) Ciò detto, deve innanzitutto darsi atto alla difesa del creditore opponente della serietà dei rilievi svolti, relativi ad una materia oggettivamente complessa, nonché dell’assoluta novità della questione trattata, al punto che constano a questo Giudice solo tre provvedimenti giurisprudenziali editi (uno dei quali è quello qui impugnato, preceduto in senso difforme da Trib. Torino 10/2/2011 e seguito in senso conforme da Trib. Udine 4/11/2013) in tema di trascrizione del trust. Tanto premesso, ritiene peraltro questo Giudice di dovere rigettare l’opposizione, e ciò per le medesime argomentazioni, ineccepibili sotto il profilo logico ed insuperabili sotto il profilo giuridico, lucidamente espresse dal G.E. in un articolato, diffuso e sistematico provvedimento, pubblicato in molteplici riviste giuridiche di settore ed annotato sempre con commenti favorevoli.

 b1) In particolare e con riferimento al primo motivo di opposizione, ritiene questo Giudice, in conformità a quanto argomentato nell’ordinanza qui impugnata, che sia precipuo compito del G.E. verificare d’ufficio che l’atto di pignoramento, il quale costituisce l’incipit del processo esecutivo, non sia affetto da vizi tali da renderlo nullo o inidoneo al suo scopo, cioè quello di dare inizio alla procedura. Infatti, è ben vero che alcuni elementi di invalidità possono essere sanati in assenza di una tempestiva opposizione agli atti nel termine decadenziale di cui all’articolo 617 c.p.c., e non possono quindi costituire oggetto di rilievo ufficioso; tuttavia, è altrettanto vero che esistono vizi rilevabili d’ufficio, o perché ciò è previsto dalla legge (tra gli altri, cfr. art. 37 L. n. 183/2010), o perché lo impongono princìpi di tutela del debitore (cfr. ad esempio Cass. n. 6548/2011 in tema di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici), o perché si tratta di irregolarità particolarmente gravi (per tutte, cfr. Cass. n. 6264/2012 e Cass. n. 4652/2008 in tema di nullità dell’atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore), o perché difetta una condizione dell’azione esecutiva (in questi termini Cass. n. 535/2012), o perché il vizio è talmente gravi da rendere l’atto del tutto inidonea allo scopo per cui è prescritto (così Cass. Sez. Un. n. 11178/1995, Cass. n. 190/2001, Cass. n. 8239/2003 e Cass. n. 2473/2009). Nel caso che qui occupa, il pignoramento è stato eseguito, sia con riguardo alla notifica sia con riguardo alla trascrizione, nei confronti di un soggetto che, per i motivi di cui infra, deve ritenersi inesistente, id est il trust, ciò che determina la mancata instaurazione del rapporto processuale. Tanto basta a giustificare il rilievo d’ufficio operato dal G.E., proprio perché l’inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale acclara la strutturale inidoneità del processo a realizzare il proprio scopo (Cass. Sez. Un. n. 6070/2013). Consegue, in conclusione sul punto, l’infondatezza del primo motivo di gravame, poiché il giudice ha correttamente esercitato il potere officioso al fine di dichiarare improseguibile un processo strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo.

 b2) Infondato è anche il secondo motivo, atteso che, diversamente da quanto opinato dalla difesa dell’opponente, non può essere seriamente revocato in dubbio che Banca Delta abbia effettivamente individuato nel trust, ed in particolare nel Trust, (omissis), il soggetto pignorato. Depone inequivocabilmente in tal senso il fatto che l’atto di pignoramento sia stato notificato “al trust denominato Trust (omissis) … in persona del trustee, signor Tizio”, e che la trascrizione del gravame sia stata eseguita “contro… Trust (omissis)”. Pertanto, non è controvertibile che il soggetto contro il quale l’esecuzione è stata promossa, è il trust, non già il trustee.

 b3) Detto che la procedura esecutiva è stata promossa nei confronti del trust, è infondato anche il terzo ed ultimo motivo di opposizione, relativo al fatto che sarebbe possibile agire esecutivamente nei confronti di un trust, inteso quale autonomo soggetto giuridico. Invero, deve replicarsi che il trust non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, alla stregua di una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante. Infatti, il trust è semplicemente un rapporto tra soggetti, non è un ente autonomo a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica. Così come diffusamente ricordato dal G.E., tale conclusione trova precisi riscontri letterali e sistematici sia nell’articolo 2 della convenzione de L’Aja 1/7/1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364/1989, sia nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28363/2011, Cass. n. 16605/2010), sia nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Udine 4/11/2013 e Trib. Voghera ord. 25/2/2010), sia nei contributi dei più noti Autori che si sono occupati della materia, a nulla rilevando che la normativa fiscale di cui all’articolo 73 DPR n. 917/1986 contempli il trust come soggetto passivo d’imposta, atteso che detta normativa non ha incidenza sugli aspetti civilistici dell’istituto.

 c) In ragione di tutto quanto sopra, va rigettata la domanda dell’opponente, essendo condivisibili le conclusioni cui è giunto il G.E. in ordine alla improseguibilità del processo esecutivo, in quanto posto in essere nei confronti di un soggetto giuridico inesistente quale il trust (in tal senso, cfr. anche il già citato Trib. Udine 4/11/2013, che, in motivato dissenso da Trib. Torino 10/2/2011, espressamente aderisce in toto alla ricostruzione fatta nel provvedimento qui impugnato).

Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza disattesa - rigetta la domanda; - nulla sulle spese di lite.

Reggio Emilia, 25/2/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

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