L’efficacia esecutiva del titolo messo in esecuzione nei confronti dell’avente causa del debitore: la prova della qualità di erede nella opposizione all’esecuzione
L’efficacia esecutiva del titolo, già formatosi contro il defunto, sussiste esclusivamente nei confronti dei soggetti chiamati all’eredità che, avendola accettata espressamente o tacitamente, si trovino, al momento della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nella posizione di titolari, in tutto o pro quota, del debito ereditario da lato passivo e, conseguentemente, di legittimati a subirne l’adempimento in via coattiva. Sotto questo profilo, l’accettazione dell’eredità rappresenta un elemento costitutivo del diritto ad agire in executivis nei confronti del soggetto indicato come debitore per la sua qualità di erede e, pertanto, nell’opposizione preventiva all’avvio dell’esecuzione forzata è onere della parte opposta fornire la prova della qualità di erede del soggetto destinatario della pretesa di pagamento individuata nell’atto di precetto con cui si voglia far valere l’efficacia ultra partes ex art. 477 c.p.c. del titolo esecutivo.