Finalità dell’ordine di liberazione dell’immobile e poteri del G.E
A seguito della novella apportata all’art. 560 c.p.c. dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla I. 30 giugno 2016, n. 119, l’ordine di liberazione costituisce un provvedimento ordinatorio tipico auto-attuativo, per il quale non è necessaria una ulteriore esecuzione per rilascio di immobile, funzionale agli scopi del processo di espropriazione, ossia di trarre dalla liquidazione del bene staggito la maggiore quantità di denaro, al fine del miglior soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori, come riconosciuti nei rispettivi titoli esecutivi, e a tutela dell’interesse dello stesso debitore al soddisfacimento delle sue obbligazioni nella più ampia misura ed alle migliori condizioni possibili, impregiudicato il solo diritto di quest’ultimo a non subire abusi nell’estrinsecazione di una posizione soggettiva processuale di supremazia della sua controparte. Tale peculiare esigenza pubblicistica fonda una peculiare potestà ordinatoria del giudice dell’esecuzione, il quale – sia pure a quei limitati fini e quindi, di norma, con efficacia meramente endoprocessuale o interna al processo espropriativo – è dotato di ampi poteri per conseguire le condizioni di quel bene più idonee alla sua liquidazione; e, anche, di sommaria delibazione di quelle questioni di diritto la cui soluzione è indispensabile per l'ordinato e proficuo sviluppo della procedura.