Giurisprudenza

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Finalità dell’ordine di liberazione dell’immobile e poteri del G.E

A seguito della novella apportata all’art. 560 c.p.c. dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla I. 30 giugno 2016, n. 119, l’ordine di liberazione costituisce un provvedimento ordinatorio tipico auto-attuativo, per il quale non è necessaria una ulteriore esecuzione per rilascio di immobile, funzionale agli scopi del processo di espropriazione, ossia di trarre dalla liquidazione del bene staggito la maggiore quantità di denaro, al fine del miglior soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori, come riconosciuti nei rispettivi titoli esecutivi, e a tutela dell’interesse dello stesso debitore al soddisfacimento delle sue obbligazioni nella più ampia misura ed alle migliori condizioni possibili, impregiudicato il solo diritto di quest’ultimo a non subire abusi nell’estrinsecazione di una posizione soggettiva processuale di supremazia della sua controparte. Tale peculiare esigenza pubblicistica fonda una peculiare potestà ordinatoria del giudice dell’esecuzione, il quale – sia pure a quei limitati fini e quindi, di norma, con efficacia meramente endoprocessuale o interna al processo espropriativo – è dotato di ampi poteri per conseguire le condizioni di quel bene più idonee alla sua liquidazione; e, anche, di sommaria delibazione di quelle questioni di diritto la cui soluzione è indispensabile per l'ordinato e proficuo sviluppo della procedura.

Cassazione civile, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 9877 - pres. Vivaldi, est. De Stefano

Pignoramento di beni realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica

L’art. 1, comma 376, 1, l. n. 178/2020, nel prevedere la “nullità” delle procedure esecutive ivi contemplate, intende disciplinare una causa di nullità del pignoramento non preceduto dalla prescritta comunicazione, cioè dell’atto introduttivo dell’esecuzione, posto che la procedura esecutiva, in quanto sequenza di atti, non può per definizione di per sé stessa essere nulla. Ne consegue che le procedure avviate dopo l’entrata in vigore della legge sopra richiamata sono improcedibili in quanto nullo ne è l’atto introduttivo.

Tribunale, Ord. Napoli Nord, 21 marzo 2022 - est. Auletta

Espropriazione di beni realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica: attività di cui onerato il procedente e conseguenza del relativo mancato espletamento

Nel caso contemplato dall’art. 1, comma 377, l. n. 178/2020, la partecipazione dei soggetti “di cui al comma 376” è assicurata attraverso un meccanismo assimilabile a quello disciplinato dall’art. 498 c.p.c., nel senso che – prima di procedere alla notifica ai soggetti ivi indicati – è preclusa la possibilità di autorizzare la vendita del bene; il richiamo alla “sospensione” va inteso nel senso che, fin quando non sia compiuta la notifica di tale avviso, il procedimento non possa avere ulteriore corso, indipendentemente dalla circostanza se sia stata già o meno autorizzata la vendita; allo stesso modo, il mancato compimento dell’attività in questione, da parte del soggetto cui pertiene il potere di dare impulso alla esecuzione forzata, importa l’improcedibilità della medesima, come normalmente accade in caso di mancato compimento di un’attività doverosa ordinata dal G.E. entro un termine all’uopo assegnato.

Tribunale, Ord. Napoli Nord, 21 marzo 2022 - est. Aultta

Procedimenti esecutivi relativi beni realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 178/2020

Per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 178/2020, trova applicazione l’art. 1, comma 377, a mente del quale il G.E. sospende l’esecuzione per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi. Più specificamente, la funzione della partecipazione dei “soggetti di cui al citato comma 376” al procedimento espropriativo è quella di consentire a tali soggetti di far valere nel procedimento stesso le esigenze di carattere sociale che il particolare regime giuridico degli immobili “realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata” è diretta a realizzare.

Tribunale, Ord. Napoli Nord, 21 marzo 2022 - est. Auletta

Omessa pubblicazione della vendita sul P.V.P. e mancato rispetto del termine per l’anticipazione delle spese necessarie per la pubblicità: le differenti conseguenze

  Mentre l’inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell’esecuzione forzata, l’inutile spirare del termine (ordinatorio ma che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l’anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall’art. 18-bis d.P.R. n. 115 del 2002, comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo.  

Cassazione civile, Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113 - pres. Vivaldi, est. Fanticini

Se il giudice o il professionista delegato non fissano un termine entro cui effettuare la pubblicità della vendita sul P.V.P., la stessa va eseguita, a pena di estinzione della procedura esecutiva, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte

Spetta al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato (a ciò abilitato per il potere direttivo del processo che comunque gli compete) fissare il termine entro cui occorre eseguire pubblicità delle vendite sul portale delle vendite pubbliche onde non incorrere, in caso di inerzia o inadempimento del creditore, nella sanzione processuale dell’estinzione del processo esecutivo ex art. 631- bis c.p.c. Tuttavia, qualora tale termine non sia espressamente stabilito nelle forme di cui sopra, lo stesso può essere implicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c. al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte”. Tale norma, sebbene non riguardi propriamente la pubblicità obbligatoria sul P.V.P. prescritta nel primo comma, segna comunque il limite temporale ultimo per lo svolgimento di un’adeguata campagna pubblicitaria.  

Cassazione civile, Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113 - pres. Vivaldi, est. Fanticini

La Cassazione precisa i presupposti ai quali consegue, in caso di omissione della pubblicità della vendita sul P.V.P., l’estinzione del processo esecutivo

L’art. 631- bis c.p.c. prevede un’ipotesi tipizzata di estinzione del processo esecutivo per il caso in cui sia omessa la pubblicità della vendita sul portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 490, comma 1, c.p.c. Per l’integrazione della fattispecie estintiva, però, non è sufficiente che la pubblicità sul P.V.P. non sia effettuata entro il termine stabilito dal giudice o dal professionista delegato (o, comunque, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, ricavabile dall’art. 490, comma 3, c.p.c.), ma anche che tale omissione sia dovuta all’inerzia o all’inadempimento del creditore.  

Cassazione civile, Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113 - pres. Vivaldi, est. Fanticini

Le conseguenze della mancata esecuzione delle forme di pubblicità prescritte nell’ordinanza di vendita

La violazione delle prescrizioni dell'ordinanza di vendita in tema di pubblicità diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (P.V.P.), può comportare, prima della vendita, la pronuncia da parte del giudice della chiusura anticipata del processo, qualora l'omissione sia addebitabile a incuria o inerzia del creditore; dopo la vendita, se tempestivamente denunciata con opposizione ex art. 617 c.p.c., la caducazione del decreto di trasferimento.  

Cassazione civile, Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113 - pres. Vivaldi, est. Fanticini

La chiusura della procedura esecutiva non fa venir meno l’interesse alla pronuncia sull’esistenza di una causa di estinzione della stessa

  Mentre la chiusura del procedimento esecutivo determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, permane l’interesse alla decisione del reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di diniego dell’estinzione del processo, perché, a norma dell’art. 632, comma 2, c.p.c., una pronuncia ricognitiva dell’estinzione della procedura in data anteriore all’aggiudicazione o all’assegnazione comporterebbe l’inefficacia degli atti successivamente compiuti oppure – in caso di riconoscimento di un’estinzione verificatasi dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione (improduttiva di effetti nei confronti dell’aggiudicatario/assegnatario ex art. 187- bis disp. att. c.p.c.) – l’attribuzione all’esecutato della somma ricavata.

Cassazione civile, Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113 - pres. Vivaldi, est. Fanticini

Pignorabilità delle somme utilizzate dal Comune esecutato in regime di anticipazione di cassa di cui all'art. 222 D.lgs. 267 2000

In materia di anticipazione di cassa di cui all’articolo 222 D. Lsg. n. 267 del 2000, deve escludersi che essa sia una modalità ordinaria di gestione delle risorse del Comune. Piuttosto l’anticipazione di cassa rappresenta una prestazione accessoria inclusa nel servizio di tesoreria direttamente disciplinata dalla legge. Detta prestazione, a ben vedere, non fa sorgere un diritto di credito dell’Ente che ne usufruisce nei confronti dell’istituto che svolge le funzioni di tesoriere, quanto bensì un rapporto di debito, che deve essere (anche con immediatezza) ripianato. Ne consegue che le somme di cui l’Ente fruisce, in regime di anticipazione di cassa, non sono pignorabili, se il saldo del conto corrente è negativo. Depongono in tal senso, sia indici di carattere civilistico, quale la struttura della apertura di credito, di cui all’art.1842 c.c., sia indici di carattere pubblicistico, quale la legge n.720 del 1984, e le disposizioni del decreto ministeriale del 26 luglio 1985, poi sostituito dal decreto ministeriale del 4 agosto 2009.   

Tribunale, di Santa Maria Capua Vetere, 4 marzo 2022 - est. Mercurio

Inammissibile il reclamo contro il decreto di improcedibilità dell'esecuzione

È inammissibile il reclamo al Collegio, proposto ai sensi degli artt.  630 e 178 c.p.c., dal creditore procedente avverso il provvedimento con cui il GE, rigettata l’istanza di vendita e dichiarata l’improseguibilità della procedura per mancato ripristino della continuità delle trascrizioni sui beni pignorati nel termine assegnato, abbia ordinato, con successivo provvedimento emesso all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, la cancellazione della trascrizione del pignoramento e la restituzione del titolo, non trattandosi di un provvedimento di estinzione tipica dell’esecuzione emesso ex art. 630 c.p.c., ma di estinzione atipica soggetto come tale al solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Tribunale, di Forl, 25 febbraio 2022 - pres. Vacca, est. Sartoni

La vis actractiva nei rapporti tra procedura concorsuale di liquidazione e procedura individuale

Nell’ambito dei rapporti tra una procedura concorsuale di liquidazione dei beni prevista dall’art. 14 ter e ss. della l. 27 gennaio 2012 n. 3 e una procedura esecutiva individuale, il potere di esclusione dalla liquidazione di alcuni beni attribuito al giudice delegato dall’art. 14 quinquies l. cit. inibisce, successivamente, al giudice dell’esecuzione di delibare sull’istanza di vendita proposta dal creditore della procedura individuale. L’art. 14 quinquies l. cit., infatti, così come l’art. 51 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispongono la improseguibilità della procedura esecutiva individuale non su tutti i beni del patrimonio del debitore bensì solo sui beni oggetto di liquidazione ovvero compresi nel fallimento, presuppongono un vis actractiva su ogni questione avente ad oggetto la liquidabilità dei beni anche nelle procedure esecutive individuali.

Tribunale, di Foggia, 24 febbraio 2022 - est. Palagano

Edificazione del terzo proprietario su suolo ipotecato. Ratio compensativa dell’art. 2864 c.c. e ricadute operative in sede distributiva

  In deroga all’art. 2811 c.c., nel caso in cui il terzo proprietario abbia costruito su terreno ipotecato, in tal modo apportandovi migliorie ai sensi dell’art. 2864 c.c., in applicazione dell’art. 2041 c.c. in ottica bilaterale, nel bilanciamento di interessi tra il creditore ipotecario e il terzo, deve essere determinata la misura della partecipazione di quest’ultimo alla distribuzione del ricavato della vendita con modalità idonee, da un lato, a evitare l’ingiustificato arricchimento del creditore ipotecario e il nocumento patrimoniale per il terzo (che ha apportato un obiettivo incremento di valore del bene) e, dall’altro, altresì a neutralizzare l’ingiustificata locupletazione del terzo medesimo (comunque consapevole di edificare su suolo ipotecato).  Pertanto, sulla scorta della ratio compensativa sottesa all’art. 2864 c.c., deve ritenersi che al terzo spetti esclusivamente la somma relativa al costo “vivo” di costruzione (da accertarsi in sede peritale, riconoscendo l’art. 512 c.p.c. al G.E. il potere di dirimere i contrasti sorti nella fase del riparto previo svolgimento di una indagine sommaria), non potendo farsi riferimento al “valore di mercato” dell’edificato.  

Tribunale, di Bari, 22 febbraio 2022 - est. Cutolo

Il potere-dovere della Cassazione di interpretare il titolo esecutivo

In tema di giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi.

Cassazione civile, sezioni unite, 21 febbraio 2022, n. 5633 - pres. Curzio, est. Scoditti

Errata interpretazione del titolo esecutivo: le Sezioni unite puntualizzano il contenuto necessario del ricorso di legittimità

Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato.

Cassazione civile, sezioni unite, 21 febbraio 2022, n. 5633 - pres. Curzio, est. Scoditti

Sul regime di opponibilità o inopponibilità del provvedimento di assegnazione della causa coniugale

È inopponibile al creditore che abbia minacciato di procedere in via esecutiva al rilascio di un immobile acquistato in forza di un decreto di trasferimento l’ordinanza di assegnazione della casa coniugale in favore dell’occupante adottata successivamente al predetto acquisto; ciò in quanto non è ravvisabile, nel periodo successivo all’acquisto da parte del procedente e antecedente alla emissione dell’ordinanza di assegnazione della casa coniugale, un utilizzo in via di fatto del bene come destinato alla soddisfazione di esigenze abitative della famiglia tale da fare, in ipotesi, ritenere la conclusione di un contratto di comodato in favore dell’occupante.

Tribunale, di Torino, 19 febbraio 2022 - pres. ed est. Ciccarelli

Esecutato (o familiare convivente) sottoposto agli arresti domiciliari nell’immobile staggito: il (libero) accesso ex legge del delegato/custode, tra indisponibilità del locus ed esigenze di cooperazione istituzionale

La generale salvaguardia dell’efficienza del sistema delle vendite giudiziarie è tutt’altro che subvalente rispetto alle individuali esigenze di cautela penale, stante la pari natura pubblicistica. Giusta artt. 275 e 284 c.p.p., la concessione degli arresti domiciliari presuppone la disponibilità (non giuridica ma materiale) di un luogo idoneo all’esecuzione della misura, potendo finanche sostenersi che già il solo fatto che l’immobile sia stato pignorato e posto in vendita ne rappresenti motivo di inidoneità per concreta ineseguibilità della misura stessa. Sicchè, il Delegato/Custode è da ritenersi autorizzato ex lege all’accesso al cespite pignorato per l’adempimento dell’incarico conferitogli, senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell’Autorità penale. Sul piano pratico, è comunque opportuno, anche per leale cooperazione istituzionale, che l’Ausiliario provveda, da un lato, a rappresentare direttamente la questione all’Autorità giudiziaria penale competente per le determinazioni modificative del caso, e, dall’altro, a notiziare degli accessi i C.C. di pertinenza.

Tribunale, di Bari, 17 febbraio 2022 - est. Cutolo

La spedizione del titolo privo di formula esecutiva è un vizio che attiene esclusivamente alla regolarità formale dell’atto: la sua assenza non comporta la radicale mancanza nel processo esecutivo di un documento valevole come titolo esecutivo

La formula esecutiva, che viene rilasciata dal competente pubblico ufficiale sulla base di un controllo attinente alla mera perfezione formale dell’atto (cfr. art. 153 disp. att. c.p.c.), non costituisce un elemento indefettibile affinché un titolo esecutivo giunga ad esistenza: la qualificazione di un documento come titolo esecutivo avviene, di fatti, in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti ex articolo 474 c.p.c., rispetto ai quali la formula di cui all’art. 475 cod. proc. civ. non aggiunge nulla in termini di valore sostanziale dell’atto cui è apposta, riverberandosi in un requisito formale esterno ed ulteriore ad un atto già formato che, già di per sé, possiede (o eventualmente non possiede) i requisiti formali e sostanziali contemplati dall’art. 474 c.p.c. e dalle norme richiamate.

Tribunale, di Verona, 15 febbraio 2022 - est. Burti

Affinché vi possa essere un collegamento funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale ed il contratto stipulato dall’operatore del mercato occorre che quest’ultimo sia parte dell’intesa anticoncorrenziale

Poiché ogni fattispecie di collegamento tra atti negoziali si caratterizza per la volontà di far convergere gli atti collegati verso un fine unitario, deve escludersi che vi possa essere un collegamento funzionale tra il mutuo a tasso variabile e l’intesa anticoncorrenziale relativa alla manipolazione del tasso d’interesse euribor laddove la banca mutuante non abbia partecipato a quell’intesa, non potendovi essere in questo caso alcuna volontà di collegare verso un fine unitario il preteso contratto a valle con l’intesa anticoncorrenziale a monte.

Tribunale, di Verona, 15 febbraio 2022 - est. Burti

Non vi è alcun collegamento funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale relativa alla manipolazione del tasso Euribor concertata tra alcune banche europee nel settore dei derivati e i singoli contratti di mutuo a tasso variabili conclusi con la clientela

Non vi è alcun collegamento funzionale (nell’accezione di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione Sez. Un. 30.12.2021, n. 41994) tra il contratto di mutuo a tasso d’interesse variabile e l’intesa anticoncorrenziale colpita dal provvedimento sanzionatorio della Commissione Europea: il contratto di mutuo di cui è causa, pur facendo riferimento al tasso Euribor, non è, infatti, né riproduttivo in tutto od in parte del contenuto dell’intesa anticoncorrenziale, né ha rappresentato il mezzo per realizzare nel mercato gli effetti dell’accordo anticoncorrenziale, il quale, avendo ad oggetto il diverso mercato dei derivati sui tassi d’interesse, solo indirettamente e di rimbalzo ha finito per incidere anche sul saggio degli interessi dei contratti di mutuo a tasso variabile.

Tribunale, di Verona, 15 febbraio 2022 - est. Burti

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