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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 174

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 174. 
                      (Adunanza dei creditori). 
 
  L'adunanza dei creditori e' presieduta dal giudice delegato. 
  Ogni creditore puo' farsi rappresentare da un mandatario  speciale,
con procura che puo' essere scritta senza formalita'  sull'avviso  di
convocazione. 
  Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza  deve  intervenire
personalmente. Solo in caso di assoluto  impedimento,  accertato  dal
giudice delegato, puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale. 
  Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore
e gli obbligati in via di regresso. 
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