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Privilegi sugli autoveicoli e vendita coattiva

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1927, n. 436
Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U0436) (GU n.84 del 11-4-1927)
Esecuzione forzata sugli autoveicoli

Articolo 4

Testo in vigore dal 26 aprile 1927

 
                               Art. 4. 
 
  Colui,  a  cui  favore   sia   costituito   privilegio   legale   o
convenzionale, ha l'obbligo di assicurare il debitore, per i casi  di
responsabilita' civile verso i  terzi  derivante  da  danni  prodotti
dall'autoveicolo, per una somma non inferiore a  quella  del  credito
vincolato a privilegio e per un tempo uguale alla durata del  vincolo
medesimo. 
 
  Il creditore privilegiato ha  diritto  di  rivalersi  sul  debitore
delle spese dell'assicurazione di cui al presente articolo. 
 
  In mancanza di assicurazione, ai creditori di  somme  eventualmente
dovute per danni causati  dall'autoveicolo,  non  sono  opponibili  i
privilegi di cui al presente articolo. 
 
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