Art. 16-quater.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono
inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui
all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a
norma dell'articolo 2 deve";
c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato;
d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita' telematica si
esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita'
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al
messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve
contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto
viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e'
stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo.";
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica
certificata, ovvero" sono soppresse;
f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";
h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";
i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita'
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede
mediante sistemi telematici".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole
tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al
comma 2.
((3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla
giustizia amministrativa.))