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Disposizioni sul processo civile telematico e giustizia digitale

DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194)
Processo telematico

Articolo 16 - Quater

Testo in vigore dal 19 agosto 2014

                           Art. 16-quater. 
 
 
           (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). 
 
  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono
inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; 
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  alinea,  le  parole:  "«di   cui
all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che  procede  a
norma dell'articolo 2 deve"; 
    c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato; 
    d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis. - 1. La  notificazione  con  modalita'  telematica  si
esegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici.  La  notificazione  puo'  essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 
  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'
all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante
allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta
elettronica certificata. 
  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui
viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68. 
  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al
messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve
contenere: 
    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato
notificante; 
    b) gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del
destinatario; 
    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto
viene notificato; 
    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'
stato estratto; 
    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo."; 
    e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica
certificata, ovvero" sono soppresse; 
    f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 
    g) all'articolo 6, comma 1,  le  parole:  "la  relazione  di  cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la  relazione  o  le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; 
    h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; 
    i) all'articolo 9, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
"1-bis. Qualora non si possa  procedere  al  deposito  con  modalita'
telematiche  dell'atto  notificato  a  norma   dell'articolo   3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  posta
elettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformita'  ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 
    l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in  fine,  il  seguente
periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis  al
pagamento dell'importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvede
mediante sistemi telematici". 
  2. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottarsi  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  si  procede  all'adeguamento  delle   regole
tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
2011, n. 44. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al
comma 2. 
  ((3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e  3  non  si  applicano  alla
giustizia amministrativa.)) 
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