Rapporto tra la sospensione ex art. 624-bis c.p.c. e quella prevista dall'art. 41-bis, comma 7, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, introdotto dall'art. 40-ter del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "decreto sostegni"), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

La sospensione prevista dall’art. 41-bis, comma 7, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, introdotto dall’art. 40-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "decreto sostegni"), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si affianca – senza sovrapporsi – a quella prevista dall’art. 624-bis c.p.c., richiamato al solo fine di regolare i termini per la proposizione dell’istanza da parte del debitore e per la prosecuzione del processo sospeso.

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