L'intervento del cessionario del credito nella procedura esecutiva, interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c

L’intervento spiegato in una procedura esecutiva da parte del cessionario del credito azionato con il precetto e con il successivo pignoramento, ai sensi dell’art. 111 co.3 c.p.c., è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. Tale efficacia interruttiva non può riconoscersi unicamente all’intervento spiegato dal creditore ex art. 499 c.p.c. e ciò in quanto anche il cessionario che interviene fa valere un proprio autonomo interesse a partecipare al giudizio di talché tale intervento è da qualificarsi come intervento autonomo e non come adesivo dipendente.

Riferimenti Normativi

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