L’intervento spiegato in una procedura esecutiva da parte del cessionario del credito azionato con il precetto e con il successivo pignoramento, ai sensi dell’art. 111 co.3 c.p.c., è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. Tale efficacia interruttiva non può riconoscersi unicamente all’intervento spiegato dal creditore ex art. 499 c.p.c. e ciò in quanto anche il cessionario che interviene fa valere un proprio autonomo interesse a partecipare al giudizio di talché tale intervento è da qualificarsi come intervento autonomo e non come adesivo dipendente.