Rinegoziazione del mutuo sulla prima casa: presupposti del potere di sospensione del G.E

 

Il potere di sospensione della procedura esecutiva ex art. 41-bis d.l. n. 127 del 2019 e ss.mm. (relativo a “mutui ipotecari per l'acquisto di beni  immobili  destinati  a  prima casa e oggetto di procedura esecutiva”) non presuppone la dichiarazione, da parte della banca, della apertura di una trattativa per la rinegoziazione del mutuo: in tale prospettiva il dissenso del creditore procedente non è ostativo al rilascio del provvedimento di concessione, posto che la valutazione del merito creditizio si inserisce in un momento posteriore alla presentazione della istanza da parte del debitore, che è quello indicato dal comma 5 della disposizione in esame.

Riferimenti Normativi

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