Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1267.
(Garanzia della solvenza del debitore).
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne
abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di
quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi,
rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia
sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e' senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la
garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per
insolvenza del debitore e' dipesa da negligenza del cessionario
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.